Perché analizzare il terreno?
L’analisi di suoli e terreni può essere eseguita principalmente per due ragioni:
- Eseguire valutazioni agronomiche volte a valutare l’idoneità a determinate colture o per mirare la concimazione;
- Determinare la presenza e la quantità di eventuali contaminanti al fine di programmare interventi di bonifica o valutare l’efficacia degli stessi.
Importanza del campionamento
Qualunque sia la motivazione che ci spinge all’analisi, quando si parla di analisi dei terreni definire un’opportuna strategia di campionamento è fondamentale. Questo perché se il campione a disposizione del laboratorio non è rappresentativo dell’appezzamento oggetto di monitoraggio i risultati, anche delle analisi più accurate, non saranno in grado definire correttamente la situazione del sito e potranno indurre in scelte sbagliate, sia che si tratti di bonifiche, di colture o di concimazioni. Anche per la fase di campionamento è quindi importante affidarsi a personale qualificato in grado di pianificare prima dell’intervento il numero di campioni da prelevare, e la locazione degli stessi valutando eventualmente con un sopraluogo la conformazione della zona soggetta ad indagini.
Analisi dei terreni provenienti da bonifiche: quale normativa applicare?
Le analisi eseguite per la ricerca di contaminanti sono legate all’utilizzo che debba essere fatto della zona soggetta ad indagine oppure del terreno stesso, qualora questo debba essere movimentato. I vari impieghi fanno capo a diverse normative di riferimento che richiedono, in generale, diversi pacchetti analitici. Anche in questo caso è bene rivolgersi a personale qualificato per la scelta delle analisi da eseguire perché, in caso di valutazioni non adeguate al contesto il monitoraggio potrebbe perdere significato. La principale normativa di riferimento è il D. Lgs.152/2006 che nell’allegato 5, tabella 1 definisce diversi livelli ammissibili di contaminanti per i siti ad uso verde, pubblico, privato, residenziale (Colonna A) e per i siti ad uso commerciale, industriale (Colonna B) Il D. Lgs.152/2006 non è l’unica normativa del settore. Il DPR 13 giugno 2017, n. 120 reca la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, andando quindi a normare le caratteristi che del duolo escavato (Il DPR definisce terre e rocce da scavo “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.”). Da citare in questo ambito è anche il DECRETO 15 luglio 2016, n. 173. “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.” Questi materiali rientrano nell’ambito dei sedimenti e vengono trattati dal punto di vista analitico con modalità simili ai terreni.
Cosa offre il Savi Laboratori & Service?
In questo ambito Savi Laboratori e Service è in grado di eseguire con metodiche ufficiali tutte le analisi richieste dalle normative inerenti terreni, sedimenti e terre e rocce da scavo. Vanta inoltre l’Accreditamento Accredia per i parametri richiesti dalle normative più applicate. I tecnici del laboratorio saranno in grado di gestire le attività di campionamento in ogni ambito, si che si tratti di trincee, carotaggi, scavi o sedimenti fluviali e marini.
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